Da Dottrina Per il Lavoro.it
Con sentenza n. 31763 del 7 dicembre 2018, la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità di un licenziamento adottato da un datore di lavoro per scarso rendimento correlato ad un numero di assenze (157 giorni nel periodo 1.1.2013 – 12.4.2015) dovute a brevi e ripetuti stati di malattia coincisi per il 74% dei casinò da stati morbili in adiacenza di “fine o inizio settimana” e festività.
Secondo la Corte la questione dello scarso rendimento non può essere risolta superando il c.d. periodo di comporto previsto come tutela dall’art. 2110 c.c.
L’indirizzo che il datore di lavoro ha seguito, seppur supportato dalla sentenza della Suprema Corte n. 18678/2014, non può essere accettato in quanto in contrasto con quanto deciso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la decisione n. 2072/1980.