Cassazione – Sentenza 03 settembre 2015, n. 17518 – Contratto a termine – Proroga – Sostituzione per ferie – Illegittima

Svolgimento del processo
Con sentenza del 12 luglio 2012, la Corte d’Appello di Napoli, riformava la decisione resa dal Tribunale di Nola e rigettava la domanda proposta da V.P. nei confronti di A.l. S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine ai successivi contratti stipulati tra le parti a far data dal 1.7.1989 e fino al luglio del 2004 (di cui i primi con riferimento alle causali date dalla necessità di sopperire alle esigenze del servizio di esazione dei pedaggi ai sensi dell’art. 8 bis della legge n. 79/1982 e dell’art. 23 della legge n. 56/1987 e dalla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie del personale addetto all’esazione pedaggi e quelli conclusi successivamente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 368/2001 sulla base della causale generale ivi indicata) nonché dell’illegittimità della proroga di alcuni di essi.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa respinto l’eccezione sollevata dalla Società di prescrizione dell’azione, qualificata come azione di nullità, subordinando la valutazione della medesima eccezione avanzata con riferimento agli eventuali crediti di lavoro all’esito del giudizio sulla legittimità dei contratti a termine in questione, ritenuto compatibile con il vigente regime legale di cui alla l. n. 230/1962 la delega alle parti sociali ex art. 23 l. n. 56/1987 per la definizione di ulteriori causali di ricorso al contratto a termine, ravvisando nella specie la conformità in concreto alle previsioni contrattuali delle ragioni invocate a giustificazione del termine apposto ai diversi contratti; affermato la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 2 L n. 230/1962 ai fini della proroga dei contratti medesimi; considerate rinunciate perché non espressamente riproposte in sede di gravame le ulteriori domande ed eccezioni non accolte dal giudice di prime cure.
Per la cassazione di tale decisione ricorre V.P., affidando a quattro motivi l’impugnazione, cui resiste, con controricorso la Società.
Motivi della decisione
Con i primi due motivi, entrambi posti sotto la rubrica “Violazione e falsa applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 (art. 1, co. 3; art. 2, co. 1; art. 3), dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; dell’art. 2, punto 3, del CCNL per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di Autostrade e Trafori, degli artt. 1362 ss. c.c., dell’art. 2697 c.c. Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, il ricorrente contesta la conformità a diritto e la congruità logica della statuizione della Corte territoriale intesa a sancire la legittimità delle proroghe disposte relativamente al primo dei contratti a termine che il medesimo dal 1989 al 2004 aveva stipulato con la A.l. S.p.A., per lo svolgimento del servizio di esazione dei pedaggi, allora sotto la vigenza della legge n. 230/1962 come integrata dall’art. 23, l. n. 56/1987 e con riferimento alla causale, definita in sede collettiva ai sensi dì quest’ultima disposizione, relativa alla “necessità dell’espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” nonché con riferimento al contratto concluso, sotto il medesimo regime e con richiamo alla medesima causale, per il periodo 1.7/31.8.1995.
In particolare il ricorrente lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale dell’art. 2, comma 1, l. n. 230/1962, applicabile ratione temporis, in relazione al preteso fraintendimento del requisito ivi qualificato come legittimante la proroga del contratto a termine, dato dalla ricorrenza di “esigenze contingenti ed imprevedibili, comunque diverse da quelle che costituivano la ragione dell’iniziale contratto”, derivante dalla sua assunzione in un’accezione per la quale l’imprevedibilità non può essere intesa in senso assoluto ma si concreta nel manifestarsi successivo di circostanze insuscettibili di essere tenute in considerazione al momento della conclusione del contratto alla stregua di una programmazione dell’attività di impresa fondata su criteri di probabilità statistica e dalla conseguente ritenuta riconducibilità ad esso di evenienze quali il sopravvenire di ulteriori richieste per ferie non programmate per il mese di settembre da parte di tre lavoratori nonché di congedi per cure termali e malattia per il medesimo periodo da parte di altri quattro lavoratori, evenienze, tra l’altro emerse, almeno nel caso del contratto a termine concluso per il periodo 1.7/31.8.1995, successivamente alla proroga dello stesso disposta il data 27.7.19951 Il motivo deve ritenersi fondato.
Pur condividendo l’interpretazione che del requisito dell’imprevedibilità delle esigenze legittimanti la proroga del contratto a termine ha accolto la Corte territoriale, da ritenersi pertanto, conforme a diritto, nel senso che essa deve correlarsi ad eventi sopravvenuti insuscettibili di essere tenuti in considerazione al momento della conclusione del contratto alla stregua di una programmazione dell’attività di impresa fondata su criteri di probabilità statistica, è a dirsi come di essa la Corte medesima non abbia fatto corretta applicazione nel procedere alla valutazione del caso concreto, incorrendo così nel denunciato vizio di motivazione, essendosi limitata a considerare la mera ricorrenza di evenienze ulteriori rispetto a quelle che originariamente avevano dato luogo alla stipula del contratto – nuove richieste di ferie non programmate e congedi per malattia – senza dare adeguatamente conto della effettiva straordinarietà su base statistica e, dunque, secondo l’id quod plerumque accidit, delle stesse e, soprattutto, dell’ impossibilità di fronteggiarle valendosi delle ordinarie prassi gestionali.
L’essenzialità di tali valutazioni appare evidente solo che si ponga niente all’esigenza di sostituzione di lavoratori assenti per ferie, esigenza la cui copertura ammette come eventualità del tutto prevedibile la prosecuzione del periodi da parte di alcuni di essi ed il sovrapporsi di ulteriori assenze altrimenti motivate, senza contare la possibilità di intervento discrezionale del datore sulla fruibilità delle ferie da parte dei dipendenti; come del tutto prevedibile sulla base del tasso di assenteismo statisticamente rilevabile risulta il sopravvenire di richieste di congedo per malattia, cure termali e simili.
I due motivi vanno dunque accolti e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà alle indicate valutazioni, disponendo altresì, ove queste inducano alla declaratoria di illegittimità della proroga e così dell’apposizione del termine, in ordine alle conseguenze sanzionatone, tenuto conto dell’operatività nella specie dell’art. 32, l. n. 183/2010, per essere stata in effetti la statuizione sulla domanda risarcitoria oggetto di impugnazione nel giudizio d’appello, ostativa alla formazione sul punto di un giudicato interno, nonché all’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale a norma de) comma 1 bis dello stesso art. 13.