Con la sentenza n. 4 del 5 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che un compenso forfettario pagato quale controprestazione allo straordinario effettuato dal lavoratore deve essere sempre considerato quale parte della retribuzione fissa, ciò indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dal datore di lavoro. In particolare, la natura di un trattamento economico deve essere ricostruita tenendo conto non solo degli elementi strettamente formali, ma deve considerare anche il comportamento complessivo concretamente tenuto dalle parti.
I giudici della Suprema Corte evidenziano come tale compenso sia da considerare come superminimo individuale e, come tale, retribuzione stabile e ricorrente nel tempo.