da DOTTRINALAVORO.IT
con sentenza n. 14193/2016 la Cassazione ha affermato che l’obbligo del repechage pur in presenza di un memorandum con l’azienda controllante rispetto a quella con la quale si è svolto il rapporto “va escluso nei confronti del dirigente in quanto incompatibile con tale posizione assistita da un regime di libera recedibilità senza che possano essere richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza per la diversa ipotesi del licenziamento per giustificato motivo del non dirigente“.