Cassazione – sentenza n. 17365 del 26 agosto 2016 – doppia iscrizione contributiva per gli amministratori

da consulenti del lavoro.it

L’esercizio di un’attività di lavoro autonomo con iscrizione alla gestione separata, con l’esercizio di un’attività d’impresa commerciale, artigiana o agricola, che comporti l’obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’Inps, non fa scattare il criterio dell’attività prevalente e rende possibile la doppia imposizione contributiva.

La Cassazione, con la sentenza n. 17365 del 26 agosto 2016, ha deciso sul ricorso dell’Inps nei confronti di 3 soci amministratori di una società (iscritti alla gestione separata) a cui l’Inps aveva contestato la mancata iscrizione alla gestione commercianti e il mancato pagamento dei contributi.

La Cassazione con la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 1, c. 1, della legge n. 122/10, aveva chiarito che le attività autonome indicate dalla legge n. 662/96, per cui opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, restando esclusi i rapporti di lavoro a carattere autonomo per i quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata.
L’obbligo di contribuzione alle due gestioni si verifica se si realizza una coesistenza di attività riconducibili al commercio e all’amministrazione societaria, tenendo conto, per la prima delle due, ai parametri indicati dall’art. 1, c. 203, della legge n. 662/96.