da dottrina lavoro.it
Con sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, la Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che cade nella violazione dell’art. 25, lettera b), del D.L.vo n. 81/2008 il medico competente che dopo aver individuato un rischio sanitario, sia pure basso, non abbia previsto per lo stesso la sorveglianza sanitaria.