Cassazione – Sentenza 14 febbraio 2012, n. 2060 Lavoro – Concorrenza sleale – Ex agenti – Sviamento della clientela – Diffusione di notizie non veritiere – Screditamento immagine azienda concorrente

Svolgimento del processo
La spa P. proponeva domanda di accertamento di concorrenza sleale e risarcimento del danno nei confronti della srl R. S. e degli ex suoi agenti Daniele B. e P. S..
Resistevano i convenuti con distinte difese.
Il Tribunale accoglieva in parte la domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale attraverso condotte di sviamento di clientela, realizzate dai due ex agenti dei quali atti si era avvantaggiata la R., per la quale avevano operato.
Il Tribunale precisava che tale condotta integrava l’ipotesi di cui all’articolo 2598 n. 3 del codice civile in relazione al quale con ordinanza cautelare del 9 ottobre 2000, era stato inibito alla R. di utilizzare i predetti agenti nelle zone delle province di Gorizia e di Trieste.
Il Tribunale invece respingeva la domanda di risarcimento del danno e di pubblicazione della sentenza ritenendo generica ed indeterminata la natura e l’effettiva consistenza del pregiudizio, e compensando quindi per la metà le spese di lite.
Proponeva appello la P. e proponeva appello la M. spa,già srl R. S.. Proponevano appello incidentale B. e S..
La Corte d’appello di Trieste rigettava tutti gli appelli, confermando la prima sentenza salvo che per un punto relativo alla ripartizione delle spese.
La sentenza oggi in esame riteneva provato lo sviamento della clientela di P. attraverso l’utilizzazione da parte dei due agenti delle conoscenze relative alla il clientela , alle condizioni contrattuali praticate dall’attrice ed delle zone da servire. Riteneva altresì provata la diffusione di notizie non veritiere capaci di screditare l’immagine della concorrente, nonché l’offerta dell’effettiva messa disposizione dei clienti scorrettamente acquisiti degli importi necessari al pagamento della penale dovuta in conseguenza del venir meno del rapporto di fornitura con la P..
In definitiva riteneva pienamente provata la fattispecie di cui all’articolo 2598 n. 3 cc, e validi i patti di non concorrenza contenuti nei contratti di agenzia a suo tempo stipulati tra P. ed agenti.
Riteneva non sussistente il profilo di concorrenza sleale corrispondente allo storno di dipendenti di cui la R. era pure accusata da P..
Rigettava,quindi, la domanda dì risarcimento ritenendola non provata e che gli elementi che la P. aveva tentato di allegare in giudizio a mezzo di memoria ex articolo 18 4 c.p.c. avrebbero dovuto essere a suo tempo esplicitati in citazione, e non potevano essere tardivamente sottoposti al giudice.
Riteneva infine corretta la decisione del primo giudice circa la mancata utilizzazione di una consulenza tecnica d’ufficio contabile giacché tale strumento istruttorio in alcun modo avrebbe potuto sostituire la mancata prova che all’attore spettava.
Avverso questa sentenza ricorre la P. Caffè S.p.A. con atto articolato su tre motivi.
Resistono con controricorso Daniele B. e P. S..
Resiste anch’essa con controricorso, ma spiega ricorso incidentale articolato su di un motivo, la S.p.A. M..
deposita memoria.
Motivi della decisione
1. I ricorsi debbano essere preliminarmente riuniti.
1.a Deve essere esaminato per primo il ricorso incidentale di M. giacché il suo accoglimento assorbirebbe la trattazione del ricorso principale.
1.b.Con il suo motivo di ricorso M. lamenta la violazione dell’articolo 360 primo comma n.5 cpc, ovvero l’insufficienza e l’illogicità della motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Sostiene cioè l’errore della corte di merito nell’aver ravvisato atti di concorrenza sleale nel comportamento tenuto dai signori B. e S., qualificato, come si è detto innanzi, quale ipotesi di sviamento di clientela.
1.c. Osserva preliminarmente il collegio che il motivo, diretto formalmente a contrastare la predetta statuizione in termini di affermazione di inesistenza di ogni illecito ‘ex articolo 2598 n. 3 del codice civile, in realtà si spende in gran parte per dimostrare che il giudice del merito non ha rilevato la mancata prova di qualunque danno quale conseguenza della pur affermata concorrenza sleale.
Cosicché, si deve dedurre da una tale constatazione, la mancanza di danno, ovvero il danno eventualmente rilevato in atti, di scarsa incidenza avrebbe dovuto condurre il giudice ad escludere in radice la commissione dell’ illecito.
La restante parte del motivo si sofferma sulla motivazione scarna della sentenza di secondo grado rilevando che esse in sostanza afferma, piuttosto che motivare, la correttezza della statuizione del tribunale sul primo punto, e non considera adeguatamente gli elementi che, a dire di esso ricorrente incidentale, avrebbero dovuto anch’essi, oltre alla suaccennata circostanza relativa al pregiudizio, far escludere in radice l’illecito.
1.d. Osserva il collegio che la giurisprudenza della corte di Cassazione, peraltro con la adesione di cospicua dottrina, ha adottato da tempo una nozione di concorrenza sleale, relativamente al numero 3 dell’articolo 2598 cc, più ampia dì quella portata nei precedenti numeri della stessa norma, individuando quali elementi costitutivi della fattispecie ogni uso diretto o indiretto di mezzi contrari ai principi della correttezza professionale. Pertanto l’idoneità di tale uso a danneggiare altrui azienda anche per un effetto di sviamento meramente potenziale , é identificabile dal giudice del merito sulla base della considerazione delle concrete circostanze che strutturano il rapporto di concorrenza (cass. n. 16156 del 2004 e n. 14793 del 2008).
Nella vicenda la Corte triestina, come si è anticipato in narrativa, sia pur sinteticamente, conferma sul punto la sentenza del primo giudice, rilevando l’accertata utilizzazione da parte dei due agenti delle conoscenze relative alla clientela, che consentiva loro di contattarla con grande facilità e dominio dei dati di fatto essenziali ad una nuova contrattazione,nelle zone in questione; la diffusione di notizie idonee a screditare le immagine commerciale della Berlino, e, particolarmente significativa, la messa disposizione degli importi necessari al pagamento della penale dovuta in conseguenza del venir meno del rapporto di fornitura stabilito a suo tempo con P. Caffè. Siffatti elementi che la giurisprudenza concordemente considera indicatori dello sviamento di clientela, ovvero di una specifica fattispecie di concorrenza sleale, sono stati indicati espressamente dal giudice del merito, la cui decisione sul punto non merita censure.
Il motivo del ricorso incidentale pertanto è infondato.
2. Il primo motivo del ricorso principale lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2600, 2056, 1226 cc in relazione al n. 3 dell’articolo 360 cpc quanto alla mancata condanna dei convenuti, poi appellati, al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa quale effetto del riconosciuto illecito di sviamento di clientela.
2.a. Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione degli articoli 163, 183, e 184 del c.p.c. nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dalle leggi n. 353 del 1995 e n. 134 del 1995 per la ritenuta mancata tempestiva enunciazione degli elementi costitutivi della domanda e la conseguente inammissibilità delle prove proposte con la memoria di cui all’articolo 184 c.p.c. Sostiene che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che nella memoria innanzi menzionata la P. abbia introdotto elementi nuovi e diversi rispetto a quelli indicati in citazione giacché in realtà tale atto indicava e specificava i criteri di valutazione del danno già richiesto, rispetto al quale tutti gli elementi di fatto, erano già stati puntualmente indicati.
2.b Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, con qualche ripetitività, la violazione dell’articolo 360 n. 5 c.p.c. relativamente alla motivazione adottata dal giudice di secondo grado sul punto della ritenuta mancata indicazione delle voci di danno suscettibili di valutazione equitativa e della tempestiva richiesta di prova delle stesse.
3.I tre motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi dal medesimo obiettivo di contrastare la statuizione della Corte di merito relativa alla mancata prova del danno e all’impossibilità di dar luogo ad attività istruttorie, quale quella di una consulenza tecnica contabile, ovvero, quindi, di accedere ad una pronuncia equitativa stante la difficoltà evidente per il danneggiato di quantificare in modo esatto e subito pregiudizio.
2.c Osserva il collegio che la sentenza in esame a fogli 21 e ss. , dopo di avere precisato gli elementi di fatto a suo avviso accertati e comunque strutturanti l’illecito di sviamento di clientela a mezzo dell’attività dei due agenti , e dopo di avere negato la sussistenza dell’ulteriore illecito di cui P. accusava la convenuta, ovvero quello di storno di dipendenti, conferma il rigetto della domanda risarcitoria in ragione ” della insuperabile carenza di concreto e tempestivo riscontro probatorio”.
Null’altro sul punto la sentenza dice.
Essa quindi, del tutto condivisibilmente in astratto, rileva che stante la mancata prova del danno, anzi la mancata allegazione addirittura di elementi di prova, ad essa non può supplirsi con gli strumenti a disposizione del giudice quali la consulenza tecnica. Tuttavia, è il caso di ripetere, unica motivazione della ritenuta mancanza di prova del danno in realtà è consistita nelle parole innanzi ripetute, espressive sicuramente di un giudizio ma in alcun modo indicative di circostanze o di elementi argomentativi capaci di sostenerlo.
Va ancora precisato che la rammentata dimensione dell’illecito in questione, ovvero lo specifico disvalore rispetto alla correttezza che deve sovrintendere i rapporti di concorrenza, tale da far assumere rilievo anche alla sua potenziale lesività oltre che alla sua attuale lesività, avrebbero dovuto indurre il giudice del merito ad esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto in alcun modo allegati elementi utili ad una valutazione di tale attualità e potenzialità del danno da sviamento e per quale ragione invece le circostanze ritenute utili a strutturare l’illecito non siano state esse anche a tal fine considerate.
In ricorso, non smentito sul punto, sono invece indicate le circostanze allegate nel giudizio dì merito e le richieste istruttorie , relative per l’appunto all’accertamento del danno da illecito concorrenziale, sia esso sviamento di clientela ovvero anche storno di dipendenti. La P. aveva chiesto nell’atto di appello di provare una serie dì circostanze relative all’ improvvisa cessazione del rapporto commerciale tra taluni esercenti di bar ed essa medesima e del contemporaneo inizio di rapporto commerciale con M., ed anche della politica di sconti offerti dai due ex agenti a suo avviso basati sui dati di conoscenza delle politiche commerciali di essa Bellini. Ed è singolare che la sentenza impugnata, proprio sul punto, rileva che la prova dello sviamento di clientela è stata tratta anche dalla circostanza della utilizzazione da parte dei due agenti delle conoscenze relative alla clientela e della pratica di condizioni contrattuale che su tale conoscenza si basavano. Non sono chiarite insomma le ragioni per le quali la Corte di merito ha ritenuto non sufficienti le allegazioni della P. relative all’attualità e alla potenzialità dell’illecito contro il quale essa protesta, essendo in astratto, per l’appunto tali circostanze costitutive dell’illecito, utilizzabili anche ad individuare quanto meno la potenzialità lesiva, di cui la giurisprudenza della Cassazione tiene conto.
La motivazione pertanto sul punto è carente e contraddittoria. Il motivo è dunque fondato per questa parte e detto fondamento assorbe la trattazione delle residue parti dei motivi stessi.
3. Il ricorso principale deve essere accolto nei limiti appena precisati.
Il ricorso incidentale deve essere respinto. La causa deve essere rinviata ad altro giudice di merito che la deciderà provvedendo anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso incidentale. Accoglie il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questa fase,alla Corte d’ Appello di Trieste, in diversa composizione