la Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo il licenziamento di un lavoratore a fronte di comportamenti extralavorativi che sono in contrasto, per loro natura, con i doveri connessi al rapporto di lavoro.
Nello specifico, il lavoratore si era reso responsabile di ripetuti atti di violenza nei confronti della moglie, anch’essa lavoratrice della stessa impresa. Violenze che si erano realizzate sia in azienda che fuori da essa.
I giudici della Suprema Corte evidenziano come gli obblighi di diligenza e fedeltà, insieme a quelli di correttezza e buona fede (artt. 1175, 1375, 2104 e 2105 del c.c.), richiesti al lavoratore durante il rapporto di lavoro, costituiscono obbligazioni fondamentali per la continuazione del rapporto stesso. Detti obblighi vanno letti in “senso lato” e cioè devono riguardare anche comportamenti extralavorativi, tali da non rendere pregiudizio al datore di lavoro.