Con sentenza n. 3062 dell’8 febbraio 2013, la Cassazione ha affermato che il requisito dell’immediatezza riferito alla contestazione disciplinare ex art. 7 della legge n. 300/1970 , va declinato con le dimensioni dell’impresa, nel senso che in un’azienda strutturata sul territorio e con diversi livelli decisionali, la contestazione dell’illecito può intervenire dopo un intervallo temporale non necessariamente immediato. Il requisito della tempestività va, quindi, rapportato all’organizzazione dell’impresa ed alle forme di controllo in essere presso la stessa.