Con la sentenza n. 8237 del 22 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità del licenziamento motivato dal mancato superamento del periodo di prova, qualora il lavoratore abbia svolto già in altri periodi le medesime attività presso l’azienda, ciò anche se alle dipendenze di altra società appaltatrice presso la ditta che ora lo sta licenziando.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che il datore di lavoro abbia già conosciuto le attitudini professionali del lavoratore ed assumendolo nelle medesime attività, non può usufruire del “periodo di prova”.