Il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, mantenendo il diritto alla retribuzione (Corte di Cassazione sentenza n. 6631/2015).
Il caso di specie riguarda il ricorso presentato dai lavoratori per ottenere il pagamento della retribuzione di un’ora e mezzo di lavoro, illegittimamente trattenuta dalla propria società datoriale in ragione ed a seguito della astensione dal servizio a causa del freddo nell’ambiente di lavoro per il malfunzionamento della caldaia.
Il ricorso è stato accolto nei primi due gradi di giudizio condannando la controparte datoriale al pagamento della retribuzione di un’ora e mezzo di lavoro, illegittimamente trattenuta.
In particolare, la corte territoriale ha rilevato che non fu proclamato alcuno sciopero in quella giornata ma che l’astensione dal lavoro era riconducibile alla impossibilità della prestazione dovuta alla temperatura troppo bassa nell’ambiente di lavoro, tanto che l’azienda aveva ritenuto legittima l’interruzione dell’attività lavorativa da parte dei dipendenti del piano inferiore.
Infine il ricorso presentato dalla società datoriale in Cassazione è stato rigettato partendo dal presupposto che il datore di lavoro è obbligato ex art. 2087 c.c. ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
La violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, mantenendo il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.