Da Consulenti del Lavoro.it
Il decreto legge n.193/2016 fornisce un’interpretazione autentica rispetto al concetto di trasfertista abituale ovvero quel soggetto che, non avendo l’indicazione della sede fissa di lavoro nella lettera di assunzione, riceveva un’indennità di trasfertista (non fissa) dovuta alla sua condizione di mobilità e faceva soggiacere quelle maggiorazioni alle regole previste dal comma 6 dell’art 51, che prevedeva un’imposizione fiscale e previdenziale nella misura del 50%.
Queste regole sono state fortemente contrastate dalla magistratura, da ultimo anche con la sentenza n.3066/2016 della Corte di Cassazione, che non riteneva sostanziale l’indicazione dell’indennità, in misura fissa o variabile, a differenza invece dell’esistenza di un luogo di lavoro. Ora, con il nuovo decreto legge si introducono tre importanti requisiti che dovranno essere presenti contestualmente per definire il lavoratore trasfertista abituale e per far soggiacere quelle maggiorazioni all’imposizione fiscale e contributiva pari al 50%.
L’argomento è stato analizzato anche nell’approfondimento della Fondazione del 12 dicembre 2016.