da consulenti del lavoro.it
Con provvedimento n. 303 del 13 luglio 2016, il Garante per la Privacy è intervenuto sulle verifiche indiscriminate su posta elettronica e su navigazione web dei dipendenti ritenendole in contrasto con il Codice della privacy e con lo Statuto dei lavoratori.
A seguito di una segnalazione ha, infatti, verificato che le misure in atto consentivano la verifica costante e indiscriminata degli accessi degli utenti alla rete ed all’e-mail, utilizzando sistemi e software che non possono essere considerati, in base all’art. 4 della Legge n. 300/1970, “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”.
I principi di necessità e proporzionalità, afferma il Garante, impongono di privilegiare misure preventive ed, in ogni caso, gradualità nell’ampiezza del monitoraggio “che renda assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie” quali, ad esempio, la riscontrata presenza di virus e “comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori”.